Delitto compiuto ma non dichiarato: legittima la destituzione del lavoratore

Via libera alla destituzione d’ufficio dell’impiegato, ove sia stato ritenuto responsabile d’un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l’effettiva esecuzione della pronuncia del giudice penale, passata in giudicato

Delitto compiuto ma non dichiarato: legittima la destituzione del lavoratore

Legittima la destituzione d’ufficio dell’impiegato, laddove sia stato ritenuto responsabile d’un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l’effettiva esecuzione della pronuncia del giudice penale, passata in giudicato.
Questo il principio fissato dai giudici (sentenza numero 32834 del 16 dicembre 2025 della Cassazione) per legittimare il licenziamento di una collaboratrice scolastica, colpevole di avere ‘dimenticato’ di dichiarare l’esistenza a suo carico di pregresse condanne penali.
Scenario della vicenda è un istituto comprensivo nel Lazio. Riflettori puntati su una collaboratrice scolastica, che si ritrova messa alla porta, avendo omesso di fare presente una sua vecchia condanna penale per reati in materia di droga.
Per essere precisi, la lavoratrice, risultata vincitrice di concorso e pertanto entrata in servizio, in pianta stabile, come ‘collaboratrice scolastica’, è stata dichiarata decaduta, dalle graduatorie prima e dall’impiego poi, per la produzione di false dichiarazioni, sanzionate col licenziamento.
A sorpresa, però, per i giudici del Tribunale, la condotta tenuta dalla lavoratrice va ritenuta corretta. Ciò perché ella, che aveva omesso la dichiarazione di pregresse condanne penali, pur condannata per spaccio di droga ma di lieve entità, condanna che risultava essere situazione ostativa alla partecipazione al concorso, aveva però beneficiato della sospensione condizionale della pena e, allo spirare del previsto termine quinquennale, dell’effetto estintivo del reato e dell’istituto premiale della “non menzione” della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
Secondo i giudici del Tribunale, quindi, la lavoratrice non era tenuta a dichiarare, né in occasione del concorso, né al momento della stipulazione del contratto di lavoro, l’esistenza della condanna, avendo beneficiato dell’effetto estintivo del reato, motivo per cui non potevano ritenersi sussistenti situazioni ostative alla sua partecipazione al concorso.
Di conseguenza, il provvedimento di declaratoria di decadenza e l’atto di esercizio del diritto alla risoluzione del contratto erano illegittimi in quanto carenti dei presupposti richiesti dalla legge e, sanciscono i giudici del Tribunale, la condotta tenuta dalle amministrazioni – cioè Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale e Istituto Comprensivo – è qualificabile come licenziamento comminato nei confronti del pubblico dipendente in assenza di giusta causa, con diritto della lavoratrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al percepimento di un’indennità risarcitoria.
Di parere completamente opposto, invece, i giudici d’Appello, per i quali la destituzione della collaboratrice scolastica va considerato assolutamente legittimo.
Decisivo, nello specifico, il riferimento al bando di concorso, che stabiliva, tra l’altro, che “non possono partecipare alla procedura coloro che si trovano in una delle condizioni ostative” previste.
In altri termini, per i giudici d’Appello, la lavoratrice è stata dichiarata decaduta non per avere commesso il reato di falso, ma per la sussistenza del fatto in sé dell’aver subito condanne penali, in relazione al quale non rilevava se vi fosse stata, o meno, applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
A chiudere il cerchio, assestandosi sulla stessa lunghezza d’onda dei giudici d’Appello, provvedono i magistrati di Cassazione, confermando in via definitiva il licenziamento della – oramai ex – collaboratrice scolastica.
In premessa, viene richiamato il principio secondo cui il determinarsi di falsi documentali o dichiarazioni non veritiere in occasione dell’accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l’instaurazione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione. Ciò anche perché la norma, nel prevedere, quanto alle dichiarazioni sostitutive, che la non veridicità del contenuto comporta la decadenza del dichiarante dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, opera ogniqualvolta, in assenza della falsa dichiarazione, l’impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l’inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio. In aggiunta, poi, sul piano contrattuale la decadenza dai benefici si risolve in un vizio genetico del contratto, ossia nella sua nullità.
Per quanto concerne, poi, i poteri che la pubblica amministrazione può esercitare ove si avveda della falsità della dichiarazione e, più in generale, dell’illegittimità dell’assunzione, l’atto con cui l’amministrazione revochi l’incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale, ovvero la decadenza in questi casi va apprezzata semplicemente in termini di rifiuto dell’amministrazione scolastica di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro a causa della nullità del contratto per violazione di norma imperativa.
Andando più nel dettaglio, poi, in tema di decadenza dal pubblico impiego, il beneficio della sospensione condizionale della pena è causa estintiva della punibilità, risolvendosi nella sospensione dell’esecuzione della pena, sia pure determinando, con il concorso di altre circostanze, l’estinzione del reato e lasciando sussistere la condanna e tutti gli altri effetti ché derivano da essa. Pertanto, tirando le somme, è legittima la destituzione d’ufficio dell’impiegato, ove sia stato ritenuto responsabile d’un delitto incompatibile con lo status di pubblico dipendente, non essendo, al riguardo, rilevante l’effettiva esecuzione della pronuncia del giudice penale, passata in giudicato, chiosano i giudici di Cassazione.

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