È possibile l’accesso alla pensione indiretta per il partner superstite e il figlio minore di una coppia omosessuale?

Le questioni sulla mancanza di accesso al trattamento previdenziale per le coppie omosessuali, prima della legge n. 76 del 2016, e sul riconoscimento della tutela previdenziale per i figli nati da maternità surrogata sono state sottoposte alle Sezioni Unite della Cassazione per un riesame approfondito.

È possibile l’accesso alla pensione indiretta per il partner superstite e il figlio minore di una coppia omosessuale?

Il caso in questione riguarda una coppia omoaffettiva che ha avuto un figlio tramite fecondazione assistita negli Stati Uniti il 13 gennaio 2010. Il bambino è stato poi registrato in Italia poco dopo, ma solo come figlio di uno dei partner. Successivamente, il 2 novembre 2013, la coppia si è sposata a New York, e il matrimonio è stato ufficializzato in Italia come unione civile il 4 ottobre 2016, in seguito alla morte di uno dei partner avvenuta l'anno prima.

Il partner superstite ha poi chiesto il riconoscimento delle prestazioni previdenziali in seguito alla morte del compagno, sia per sé che per il figlio minore. Inizialmente, il Tribunale ha respinto la richiesta, sostenendo che il rifiuto di erogare la pensione non costituiva discriminazione, ma questa decisione è stata ribaltata in appello. L'istituto previdenziale è stato condannato a pagare i ratei della pensione con interessi a partire dal 1° novembre 2015.

L'istituto previdenziale ha quindi presentato ricorso in Cassazione, contro cui il partner superstite ha presentato controricorso. La Cassazione dovrebbe esaminare diverse questioni inerenti all'erogazione della pensione al partner superstite di una coppia omosessuale in relazione alla legge n. 76 del 2016, nonché al riconoscimento della tutela previdenziale per i figli nati da maternità surrogata.

A riguardo, la Corte Suprema ha precedentemente stabilito che la pensione di reversibilità non può essere riconosciuta al partner superstite in casi simili, sulla base della legislazione precedente alla legge n. 76 del 2016. Tuttavia, la situazione attuale si collega alle disposizioni successive a fronte della trascrizione come unione civile del matrimonio contratto negli Stati Uniti dalla coppia.

Le questioni discusse coinvolgono l'interpretazione della legge vigente, in particolare della legge n. 76 del 2016, e delle pronunce relative alla tutela dei figli nati da maternità surrogata. Inoltre, la Corte dovrà affrontare il tema della tutela antidiscriminatoria e la protezione dei diritti individuali, come sancito dall'articolo 2 della Costituzione. La Cassazione dovrà quindi decidere in modo tale da garantire una tutela adeguata e un'applicazione corretta della legge per tutti i cittadini coinvolti (Cass. n. 22992 del 21 agosto 2024).

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