Figlio in tenera età: non automatico l’affidamento alla madre
Smontata dai giudici la visione patriarcale secondo cui il bambino ha bisogno soprattutto della figura materna
Stop alla visione matriarcale secondo cui il figlio in tenera età ha bisogno soprattutto della figura materna. Per i magistrati (ordinanza numero 6078 del 17 marzo 2026 della Cassazione), difatti, è censurabile il provvedimento con cui, a seguito della rottura tra moglie e marito, si opta per il collocamento prevalente della prole presso la madre, con conseguente riduzione dello spazio riservato al padre, solo facendo riferimento all’età dei figli.
Scenario della vicenda è l’Emilia-Romagna. Protagonisti sono due coniugi ormai in rotta. Coinvolti, inevitabilmente, anche i loro due figli, entrambi sotto i 10 anni di età.
Moglie e marito sono concordi sulla strada che porta prima alla separazione e poi al divorzio. Più complesso è invece il capitolo relativo all’affidamento dei due figli.
In primo grado viene adottata una soluzione salomonica: affidamento condiviso dei due minori ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, di proprietà dell’uomo, e con tempi paritari di frequentazione. Su quest’ultimo punto, nello specifico, i minori dovranno trascorrere settimane alterne, dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare e con la madre presso l’abitazione della nonna materna. In aggiunta, poi, i giudici stabiliscono la permanenza con ciascun genitore, durante le vacanze estive, per quindici giorni, anche non consecutivi.
In secondo grado, invece, tale equilibrio viene modificato, accogliendo le istanze avanzate dalla donna.
Così, i giudici assegnano la casa familiare alla donna per abitarla unitamente ai figli, disponendo che il padre rilasci detta abitazione entro trenta giorni e stabilendo per lui, genitore non convivente con la prole, la possibilità di trascorrere con i figli due pomeriggi a settimana e weekend alternati.
Tirando le somme, in Appello viene sancito il collocamento prevalente dei due figli presso la madre con conseguente assegnazione della casa familiare alla donna, assegnazione funzionale a tutelare, secondo i giudici, a tutelare l’interesse prioritario dei figli alla continuità della vita familiare.
A fronte delle obiezioni sollevate in Cassazione dall’uomo, i magistrati censurano severamente la prospettiva adottata in Appello e basata, in sostanza, solo e soltanto sulla tenera dei due figli della coppia.
In premessa, i giudici di terzo grado, richiamando quanto previsto dal Codice Civile in materia di provvedimenti riguardo ai figli – con specifico riferimento al diritto del figlio minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori –, ribadiscono che il criterio fondamentale è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole e aggiungono che tale priorità impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, giudizio da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascun genitore ha in passato svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore.
Ampliando l’orizzonte, poi, non solo la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo) dei figli ma anche la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione genitori-figli devono seguire il criterio indicato in precedenza, tenuto conto che sono tali statuizioni a incidere in concreto sulla relazione tra genitore e figlio, sottolineano i giudici di Cassazione.
Invece, tornando alla vicenda oggetto del processo, i giudici d’Appello hanno ritenuto che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole, annotano i magistrati di Cassazione.
Seguendo il ragionamento compiuto in Appello, il collocamento prevalente della prole presso la madre è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei due figli, che, all’epoca, avevano appena 8 anni. Ma, obiettano i magistrati di Cassazione, così il giudice di merito ha operato un giudizio in astratto, incentrato sulla sola età dei minori, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia e senza minimamente considerare la figura paterna, il suo diritto a mantenere un rapporto equilibrato e costante coi due figli e la osservazione, proposta dall’uomo, che i due figli vengono accuditi prevalentemente da lui che può contare su un orario di lavoro che termina intorno alle 14.30 e può beneficiare anche del supporto della propria madre.
Evidente, quindi, la forzatura compiuta in Appello, forzatura a cui ora i giudici di secondo grado dovranno porre rimedio, anche alla luce del principio fissato dai magistrati di Cassazione, principio secondo cui, Codice Civile alla mano, il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, che è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni su affidamento, collocamento e frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte, non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio.