I viaggi annullati per la pandemia devono essere rimborsati dall'assicurazione del tour operator fallito.

Nel caso in cui un viaggiatore risolva il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, e se successivamente il tour operator diventa insolvente, si applica la garanzia che protegge i viaggiatori in caso di insolvenza dell'organizzatore di pacchetti turistici.

I viaggi annullati per la pandemia devono essere rimborsati dall'assicurazione del tour operator fallito.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è trovata ad affrontare una questione relativa all'assicurazione di insolvenza dei tour operator e ai rimborsi dovuti ai viaggiatori in seguito al fallimento di tali operatori. Le controversie riguardavano il rifiuto di alcune compagnie di assicurazione di rimborsare i viaggiatori, provocato da limitazioni imposte a seguito del lockdown per la pandemia, nonostante il diritto a ottenere il rimborso integrale previsto dalla Direttiva europea 2015/2302.

Secondo le normative nazionali e l'interpretazione delle compagnie di assicurazione, i viaggiatori non avrebbero diritto al rimborso in quanto le leggi interne non coprivano tutti i costi e il fallimento del tour operator era avvenuto dopo che i viaggi erano stati annullati a causa di circostanze eccezionali legate alla pandemia. Ciò avrebbe potuto dissuadere i consumatori dal chiedere il rimborso dei viaggi.

Tuttavia, la Corte ha sottolineato che la direttiva 2015/2302 conferisce al viaggiatore il diritto al rimborso integrale in caso di risoluzione del contratto a causa di circostanze eccezionali. Le compagnie di assicurazione devono garantire questo rimborso senza ritardi ed entro un massimo di quattordici giorni dalla risoluzione del contratto.

Inoltre, la Corte ha chiarito che l'obbligo di garanzia per il rimborso delle somme pagate dai viaggiatori a seguito dell'insolvenza dell'organizzatore deve essere totale, come indicato nel Considerando 39 della direttiva: questo significa che le compagnie di assicurazione devono coprire i costi sostenuti dai viaggiatori, anche se il viaggio è stato annullato prima del fallimento dell'operatore turistico.

Infine, la Corte ha sottolineato che l'assicurazione è tenuta a coprire tutti i rischi e le somme dovute, garantendo il rimborso completo ai viaggiatori. Questo per garantire una tutela elevata ai consumatori ed evitare disparità di trattamento tra coloro che richiedono i rimborsi prima o dopo il fallimento dell'operatore turistico, rispettando così il principio di parità di trattamento e la protezione dei diritti dei consumatori stabiliti a livello europeo (Corte di Giustizia UE, 29 luglio 2024, cause C:2024:644, C-771/22, 45/23).

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