Impossibile respingere la richiesta di protezione presentata dal minore solo perché i suoi genitori hanno ottenuto identica protezione in un altro Stato
Chiarimenti dei giudici sul caso riguardante un minore russo, nato in Germania, bloccato a causa della protezione concessa ai suoi familiari in Polonia

La domanda di protezione internazionale presentata da un minore non può essere respinta e ritenuta irricevibile solo perché i suoi genitori si sono già visti concedere tale protezione in un altro Stato membro. La posizione delle autorità tedesche è smentita dai giudici, i quali osservano che nella situazione presa in esame, ove i familiari di un richiedente protezione internazionale beneficiano già di tale protezione in un altro Stato membro, quest’ultimo non è responsabile dell’esame della domanda solo a condizione che le persone interessate abbiano espresso la loro volontà per iscritto. E tale condizione non può essere accantonata, precisano i giudici, solo perché la famiglia se ne è andata dallo Stato membro che gli ha concesso la protezione internazionale e si è recato irregolarmente in altro Stato membro, in cui il minore ha presentato infine domanda di protezione internazionale. In sostanza, è il primo Stato membro, quello cui è stata presentata la domanda di protezione internazionale da parte dei membri della famiglia, che è responsabile anche dell’esame della richiesta presentata dal minore. (Sentenza dell’1 agosto 2022 della Corte di giustizia dell’Unione Europea)