La clausola ‘visto e piaciuto’ salva il venditore per i vizi rilevabili con la normale diligenza dal compratore
Logico, secondo i giudici, presumere la consapevolezza del compratore sulle qualità del materiale acquistato
In tema di compravendita, la clausola contrattuale ‘visto e piaciuto’, che ha lo scopo di accertare consensualmente la presa visione, ad opera del compratore, della cosa venduta, esonera il venditore dalla garanzia per gli eventuali vizi rilevabili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede. Questa l’ottica adottata dai giudici (ordinanza numero 19061 dell’11 luglio 2024 della Cassazione) nell’affrontare il contenzioso relativo al pagamento – per una cifra pari a 6mila e 500 euro – di una fornitura di marmo. In premessa, viene evidenziato che la fornitura di marmo era stata accettata dal compratore con contratto recante la clausola ‘visto e piaciuto’, e ciò, secondo i giudici, fa ritenere acquisita la consapevolezza da parte del compratore, avendo valutato preventivamente lo stato reale del materiale, di acquistarlo nelle condizioni in cui si presentava, senza, quindi, poter imputare al venditore di aver nascosto vizi occulti tali da inficiare la merce. Esclusa, quindi, la garanzia per vizi prevista dal Codice Civile. Tale conclusione è desumibile, poi, anche dalla avvenuta constatazione fattuale che il marmo effettivamente consegnato ed oggetto del contratto presentava vizi percepibili ictu oculi, trattandosi di forniture di pezzi di marmo di seconda scelta e di diverse partite già tagliate e, in quanto tali, caratterizzati da colorazioni e venature non del tutto omogenee, qualità negativa che aveva inciso anche sulla determinazione del prezzo in senso favorevole all’acquirente. Peraltro, nel contenuto contrattuale è stato specificato che tutti i marmi oggetto del contratto erano stati visionati e scelti, trovando l’approvazione da parte del compratore, con l’aggiunta della sottolineatura, da parte del venditore, che il marmo è un prodotto naturale e che, pertanto, non si possono pretendere uniformità e assenza di venature e che gli stessi pezzi avrebbero potuto essere rivisitati dal compratore per essere sicuro della sua scelta e di quanto propostogli dal fornitore. Di conseguenza, non può configurarsi un inadempimento del venditore (non avendo egli taciuto in malafede sulla qualità del marmo, la cui fornitura era stata così accettata dal compratore), e, perciò, non può concretarsi nemmeno una sua corresponsabilità.