La S.C. sulle azioni proprie: quorum e decisioni nelle società per azioni chiuse.

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza numero 23557 del 3 settembre 2024, conferma che nelle società per azioni chiuse, le azioni proprie, su cui non si può votare, devono essere sempre conteggiate per determinare se si raggiungono i quorum richiesti per formare un'assemblea e prendere decisioni, inclusi quelli legati al capitale rappresentato durante le riunioni.

La S.C. sulle azioni proprie: quorum e decisioni nelle società per azioni chiuse.

La Corte riprende una questione già trattata in passato, ovvero se tali azioni nelle società "chiuse" debbano essere considerate nel calcolo sia per formare l'assemblea che per prendere decisioni durante le riunioni. Al contrario, nelle società "aperte", è chiaro che queste azioni proprie non devono entrare nel computo per la maggioranza e il capitale necessario per approvare le decisioni.

Le difficoltà interpretative sorgono da modifiche legislative che hanno portato a cambiamenti nelle regole. In base alla nuova formulazione dell'art. 2357-ter, queste azioni proprie devono essere sempre considerate nel calcolo dei quorum assembleari sia per formare l'assemblea che per prendere decisioni, indipendentemente dal capitale sociale o rappresentato in riunione.

Il Collegio si appoggia alla Relazione di accompagnamento alla legge per giustificare questa interpretazione. L'obiettivo principale è evitare che le azioni proprie alterino i poteri degli azionisti e la struttura del capitale sociale, specialmente nelle società chiuse dove l'acquisto di tali azioni potrebbe influenzare in modo sbilanciato il potere decisionale.

La Corte afferma che questa scelta legislativa non viola il principio di uguaglianza tra gli azionisti e si allinea agli obiettivi dell'Unione Europea. Inoltre, viene escluso che ci siano problemi di legittimità costituzionale, in quanto i cambiamenti normativi rispondono alla necessità di adattare le regole sulle azioni proprie per evitare concentrazioni non volute di potere decisionale.

Infine, la S.C. dichiara che le nuove regole si applicano solo ai processi decisionali futuri nelle assemblee delle società con azioni proprie, evitando qualsiasi effetto retroattivo sulla situazione giuridica precedente alla normativa.

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