Legittimo l’avviso di accertamento per il ritardo del curatore fallimentare nella risposta ai questionari del Fisco
Il curatore ha l’onere di fornire informazioni all’amministrazione finanziaria, anche se i questionari sono stati precedentemente inviati all’imprenditore

Nessuna giustificazione per il curatore fallimentare che risponde in ritardo ai questionari del Fisco. Legittimo perciò l’avviso di accertamento che ne è conseguito. Il riferimento, nella vicenda in esame, è ad un avviso di accertamento, impugnato dal fallimento di una società per azioni, con cui, previa constatazione dell’omessa risposta da parte della società contribuente, all’epoca in bonis, ad alcuni questionari, sono stati considerati indeducibili alcuni costi per un importo di oltre 4.000.000 di euro relativi ad operazioni effettuate con imprese residenti in Paesi a fiscalità privilegiata – Cina, per la precisione – con conseguente accertamento di maggior reddito e recupero di Ires e Irap, oltre sanzioni e accessori. I giudici chiariscono che il curatore del fallimento, in quanto detentore delle scritture contabili dell’impresa assoggettata a fallimento, ha l’onere di fornire informazioni all’amministrazione finanziaria in risposta a questionari, ancorché precedentemente inviati all’imprenditore in bonis, rientrando tale obbligo nella disponibilità delle scritture contabili da parte del curatore, nonché nel più generale obbligo del curatore di esibizione delle scritture contabili a chi ne abbia diritto. (Ordinanza 2847 del 31 gennaio 2022 della Cassazione)