Mancata diagnosi di una patologia: non automatica la responsabilità del medico

Da tenere presenti le difficoltà interpretative dell’esame diagnostico. Da valutare la diligenza presente nella condotta professionale del medico

Mancata diagnosi di una patologia: non automatica la responsabilità del medico

In tema di responsabilità medica, la mancata diagnosi di una patologia non comporta automaticamente una responsabilità a carico del sanitario quando l’accertamento diagnostico presenti oggettive difficoltà interpretative e la condotta professionale esaminata risulti conforme ai parametri di diligenza esigibili nelle specifiche circostanze del caso concreto.
Questo il punto fermo fissato dai giudici (ordinanza numero 6130 del 7 marzo 2025 della Cassazione), i quali, chiamati a esaminare il caso relativo alla morte di un paziente avvenuta a seguito della mancata diagnosi, da parte di un medico radiologo, di un sarcoma endotoracico, aggiungono che la valutazione della colpa professionale deve essere effettuata considerando il grado di comprensibilità del dato clinico-diagnostico alla luce delle massime di esperienza e dei parametri tecnici applicabili, escludendosi la rimproverabilità quando la mancata individuazione della patologia non sia ragionevolmente esigibile dal professionista nelle circostanze date.
A salvare il medico finito sotto accusa sono le circostanze relative all’accertamento diagnostico condotto e l’oggettiva difficoltà interpretativa connessa alla lettura del dato radiografico. Di conseguenza, non vi è alcun profilo di rimproverabilità nella condotta del radiologo per l’omessa diagnosi del sarcoma endotoracico successivamente rinvenuto sul paziente. E ciò significa che va esclusa la riferibilità del decesso del paziente alla colpa del radiologo.
Piuttosto, la morte va ricondotta, in termini di ragionevole verosimiglianza, al significativo ritardo con cui il paziente venne successivamente condotto all’esecuzione degli accertamenti diagnostici vòlti all’identificazione delle cause effettive della complessa sintomatologia variamente accusata nel tempo dal paziente e, infine, al riconoscimento della gravissima patologia da lui contratto.
Rilevanti, poi, anche l’affidamento riposto dal radiologo sull’impegnativa rilasciata dal medico di famiglia (limitata a sollecitare un controllo sulla condizione del rachide per sospetta scoliosi) e l’omessa comunicazione al radiologo delle necessarie informazioni sulla salute del paziente. Anche tali circostanze conducono, da prospettive differenti, all’esclusione di una responsabilità del radiologo nel non aver esteso il proprio accertamento al di là dell’analisi della struttura della colonna vertebrale per sospetta scoliosi.

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