Necessario il permesso di costruire per la ristrutturazione di edilizia pesante
Ciò vale per quegli interventi su strutture preesistenti che comportino incrementi volumetrici

Impossibile includere nella nozione di ristrutturazione urbanistica ordinaria tutti quegli interventi edilizi su strutture preesistenti che comportino incrementi volumetrici e quelli che nelle zone vincolate comportino modifiche della sagoma degli edifici. Quindi la realizzazione di interventi di ristrutturazione di edilizia pesante resta assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire e soggiace al regime delle distanze previsto dalla normativa urbanistica. Difatti, laddove l’intervento edilizio di ristrutturazione comporti incrementi volumetrici ovvero modifiche della sagoma, che si realizzino, come nella vicenda presa in esame dai giudici, nell’incremento dell’altezza del preesistente manufatto e nella realizzazione di una copertura piana in luogo di quella originaria inclinata, tali parti, connotate da innegabili profili di novità rispetto alla struttura preesistente, soggiacciono al limite delle distanze e non possono essere assorbiti dalla regola della mera osservanza delle distanze preesistenti applicabile alla porzione di edificio originaria. In sostanza, normativa alla mano, si può ricavare la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla struttura preesistente. (Parere 378 del 15 febbraio 2022 del Consiglio di Stato)