Possibile la revoca della tutela più ampia riconosciuta dal singolo Paese
Legittima, nel caso specifico, secondo i giudici, la condotta delle autorità dei Paesi Bassi
Protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina: uno Stato membro dell’Unione Europea che abbia esteso tale protezione a determinate categorie di persone, al di là di quanto richiesto dal diritto dell'Unione Europea stessa, può revocare detta protezione senza attendere la fine della protezione temporanea concessa in forza del diritto dell'Unione Europea. Questa la posizione assunta dai giudici comunitari (sentenza del 19 dicembre 2024 della Corte di giustizia dell’Unione Europea), i quali hanno ritenuto legittima la condotta delle autorità dei Paesi Bassi, che avevano inizialmente deciso di estendere a categorie di persone diverse da quelle contemplate dal diritto dell'Unione Europea il dispositivo di protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina. In seguito, però, tali autorità hanno deciso di revocare il beneficio di tale protezione facoltativa. Ebbene, secondo i giudici comunitari, in un caso del genere, uno Stato membro può, in linea di principio, revocare a tali persone il beneficio della protezione temporanea prima che la protezione temporanea concessa in forza del diritto dell'Unione Europea sia cessata. Tuttavia, viene aggiunto, tali persone non possono essere destinatarie di una decisione di rimpatrio fintantoché questa protezione facoltativa rimane in vigore. Nel 2022, a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, l'Unione Europea ha istituito un meccanismo di protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall'Ucraina. Tale dispositivo europeo si applica obbligatoriamente: ai cittadini ucraini; agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale; ai familiari di queste prime due categorie; agli apolidi e ai cittadini di Paesi terzi diversi dall'Ucraina che dispongono di un titolo di soggiorno permanente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio Paese o nella propria regione di origine. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di estendere tale protezione temporanea a qualsiasi altra categoria di persone sfollate dall'Ucraina per le stesse ragioni. Le autorità dei Paesi Bassi hanno, in un primo tempo, riconosciuto la protezione temporanea a tutti i titolari di un permesso di soggiorno ucraino, anche temporaneo. Tali autorità hanno tuttavia successivamente deciso di limitare siffatta protezione a una categoria di persone più ristretta, vale a dire i titolari di un permesso di soggiorno ucraino permanente. Diverse persone che non dispongono di un siffatto permesso di soggiorno permanente ma alle quali era già stata concessa una protezione temporanea facoltativa nei Paesi Bassi hanno contestato la correzione di rotta adottata dalle autorità dei Paesi Bassi. A fare chiarezza hanno provveduto i giudici comunitari, ricordando che il dispositivo di protezione temporanea e immediata, che costituisce una manifestazione del principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri nell'attuazione della politica in materia di asilo, presenta carattere eccezionale e deve essere riservato ai casi di afflusso massiccio di sfollati. In tale contesto, uno Stato membro che abbia concesso una protezione temporanea facoltativa a una categoria di persone può, in linea di principio, revocare a tali persone il beneficio di detta protezione. Gli Stati membri possono decidere la durata della protezione temporanea facoltativa da essi concessa, a condizione che essa non inizi prima e non finisca dopo la protezione temporanea che è concessa dalle istituzioni dell'Unione Europea. Inoltre, tale Stato membro è tenuto ad accordare ai beneficiari della protezione temporanea facoltativa un titolo di soggiorno che consenta loro di soggiornare nel suo territorio fintantoché tale protezione non venga loro revocata. Ne consegue che, fintantoché tali persone continuano a beneficiare della protezione temporanea facoltativa, esse soggiornano regolarmente nel territorio dello Stato membro interessato. Esse non possono quindi essere oggetto di una decisione di rimpatrio prima che lo Stato membro interessato abbia posto fine a tale protezione facoltativa.