Possibile per l’autore televisivo evitare l’Irap: irrilevante la collaborazione di un agente
Non decisivo anche il contratto con una società che si occupa di organizzare spettacoli. Possibile per l’autore e il regista di spettacoli e programmi televisivi riuscire ad evitare il “peso” dell’Irap

I giudici tributari hanno posto in evidenza che il contribuente ha due sedi lavorative, una adibita a studio principale e l’altra a studio-laboratorio, quest’ultimo della superficie di 300 metri quadrati e la cui ristrutturazione ha richiesto un investimento di un milione di euro, e da questi elementi hanno dedotto che i beni strumentali del professionisti hanno una consistenza superiore al minimo indispensabile per l’espletamento dell’attività esercitata, cioè la regia dello spettacolo. In aggiunta, poi, è stato evidenziato anche un contratto con una società per assistenza nei rapporti negoziali e per collaborazione nello svolgimento dell’attività professionale. I giudici della Cassazione propongono una diversa lettura in materia di Irap, precisando che l’attività artistica costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l’apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, presunzione che, al fine del riconoscimento della soggettività passiva al tributo, non è superabile per il mero concorso di cospicui investimenti alla produzione del reddito, quando comunque indispensabili all’esercizio dell’attività artistica, né per il solo fatto che egli si sia avvalso di un agente o di una società organizzatrice di spettacoli, perché in ordine all’accertamento della esistenza di una autonoma organizzazione occorre una indagine estesa alla natura, alla struttura e alla funzione del rapporto collaborativo, indispensabile ad escludere il mero intento agevolativo alle modalità di svolgimento dell’attività professionale. (Sentenza 2614 del 28 gennaio 2022 della Cassazione)