Prima casa, agevolazioni riconosciute se l’immobile già posseduto dal contribuente è inadeguato
Fondamentale emerga l’inidoneità del vecchio appartamento a soddisfare i bisogni della famiglia

Vanno riconosciute le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa anche se il contribuente possiede già un immobile che però è palesemente inidoneo, vista la metratura a disposizione, a soddisfare i bisogni della propria famiglia. I giudici richiamano la normativa e chiariscono che quando essa fa riferimento alla necessità che il contribuente non possegga un’altra abitazione per poter accedere ai benefici relativi all’acquisto della prima casa, in realtà va intesa come disponibilità non meramente oggettiva bensì soggettiva. Per essere più chiari, è possibile riconoscere il beneficio fiscale anche quando il contribuente possegga già un altro alloggio che, però, risulta concretamente non idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi della famiglia. Esemplare la situazione presa in esame dai giudici, col contribuente che ha documentato di avere deciso di comprare un altro immobile perché l’abitazione già posseduta era inidonea ad ospitare il nucleo familiare, composto da quattro persone, dal momento che essa era costituita da un unico ambiente di neanche 30 metri quadrati con angolo cottura, da una cameretta di appena 7 metri quadrati senza finestra esterna e con affaccio interno nell’area zona giorno, da un ripostiglio e da un bagno, senza finestra, al di sotto del livello della casa. (Sentenza 2033 del 5 maggio 2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio)