Protezione complementare per lo straniero anche se il radicamento sul territorio è avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande di accesso alle protezioni maggiori

Fondamentale, comunque, il riferimento alla tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia

Protezione complementare per lo straniero anche se il radicamento sul territorio è avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande di accesso alle protezioni maggiori

La rivisitazione, datata 2023, dell’istituto della protezione complementare non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero che si trova in Italia, tanto più che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali. Ne deriva che la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, non imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori. La tutela della vita privata e familiare esige una valutazione di proporzionalità e di bilanciamento nel caso concreto, tenendo conto dei legami familiari sviluppati in Italia, della durata della presenza della persona sul territorio nazionale, delle relazioni sociali intessute, del grado di integrazione lavorativa realizzato e del legame con la comunità, anche sotto il profilo del necessario rispetto delle sue regole.
Questi i punti fermi fissati dai giudici (ordinanza numero 17904 del 4 giugno 2026 della Cassazione), i quali ricordano, ragionando sui valori dello Stato italiano, che ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza, e, quindi, non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del Paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
In relazione, poi, al fenomeno migratorio, i richiedenti protezione, cui sia provvisoriamente accordato, come nel caso in esame, il diritto di permanere sul territorio dello Stato sino all’esito del relativo procedimento, debbono essere equiparati ai cosiddetti ‘migrants non settled’, con riguardo ai quali si reputa che solo in casi eccezionali si configuri la possibilità di riconoscere l’illegittimità di una interferenza nel diritto alla vita privata a causa di un provvedimento di espulsione quale esercizio del ‘legitimate public interest in effective immigration control’. E ciò in ragione della medesima precarietà della condizione di chi sia presente sul territorio dello Stato in forma irregolare, e di chi sia, sì, regolare, ma in ragione di un titolo di soggiorno provvisorio, ossia non riconosciuto a seguito di una delibazione dell’autorità preposta, bensì assegnato nelle more del procedimento stesso di delibazione, in conformità alla visione secondo cui, con riguardo agli stranieri che chiedano di essere ammessi in uno Stato, sebbene possa ritenersi che lo Stato ospitante, tollerando la presenza del richiedente nel proprio territorio in attesa dell’esito della sua domanda di protezione e delle successive impugnazioni, stia con ciò consentendogli ‘to take part in the host country’s society, to form relationships and to create a family there’, laddove poi lo straniero formi effettivamente una famiglia, lo Stato stesso non possa comunque ritenersi posto di fronte al fatto compiuto né quindi automaticamente obbligato ad autorizzarne il soggiorno.
In sostanza, la protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento del cittadino straniero sul territorio nazionale sufficientemente forte da far ritenere che un suo allontanamento, che non sia imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del suo diritto alla vita familiare o alla vita privata. Nessun rilievo ostativo assume il fatto che il radicamento sia avvenuto nel tempo necessario ad esaminare le domande del cittadino straniero di accesso alle protezioni maggiori.

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