Servizi continuativi o periodici: il regime del recesso cambia in base alla natura della durata dell’appalto

In generale, ove l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme dedicate all’appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione

Servizi continuativi o periodici: il regime del recesso cambia in base alla natura della durata dell’appalto

In tema di contratto di appalto di servizi continuativi o periodici, il regime applicabile del recesso muta in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto. Nello specifico, trova applicazione il recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato (oltre alla scadenza del contratto al termine stabilito, previa disdetta, pena la sua tacita rinnovazione), mentre, viceversa, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, né sia determinabile, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile, ossia quello pattuito, o quello stabilito dagli usi o quello congruo in relazione alla natura del servizio. Inoltre, in tema di contratto di somministrazione a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in corso, salvo per il giudice il potere di stabilire – in base alle clausole contrattuali, agli usi e alla natura della somministrazione – il termine congruo entro cui il recesso debba avere efficacia.
Questi i principi fissati dai giudici (ordinanza numero 6847 dell’11 marzo 2025 della Cassazione), chiamati a prendere in esame il contenzioso nato a seguito del recesso da un contratto di affidamento del servizio di guardiania notturna di un parcheggio.
Codice Civile alla mano, comunque, in generale,
ove l’appalto abbia ad oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme dedicate all’appalto nonché quelle relative al contratto di somministrazione. E, in tema di somministrazione, il Codice Civile stabilisce che, se la durata della somministrazione non è stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dando preavviso nel termine pattuito o in quello stabilito dagli usi o, in mancanza, in un termine congruo, avuto riguardo alla natura della somministrazione.
Per i giudici, però, l’individuazione del regime applicabile va discriminato in relazione alla natura determinata o indeterminata della durata dell’appalto continuativo o periodico di servizi, quindi recesso unilaterale e ad nutum del committente, ove l’appalto sia a tempo determinato, mentre, allorché la durata del contratto d’appalto continuativo o periodico di servizi non sia stata stabilita, ciascuna delle parti può recedere dal contratto in tempo utile, altrimenti esso si rinnoverà per il tempo previsto nel contratto stesso o dagli usi oppure a tempo indeterminato. Tanto perché nei contratti di prestazione, in appalto, di servizi continuativi o periodici a tempo indeterminato il peso dell’elemento fiduciario è ben minore rispetto all’appalto d’opera (o di servizi a tempo determinato) e, pertanto, la figura è assimilabile alla somministrazione.

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