Una brillante carriera scolastica non garantisce l’ottenimento automatico della lode all’esame di maturità

L’ articolo 18, comma 6, del d.lgs. n. 62 del 2017 sottolinea la natura premiale, facoltativa e straordinaria della lode, la cui attribuzione è rimessa alla discrezionalità della commissione sulla base della compresenza di due requisiti: massimo punteggio per il credito scolastico e massimo punteggio per ciascuna prova d'esame, nonché a seguito del raggiungimento dell'unanimità tra i commissari.

Una brillante carriera scolastica non garantisce l’ottenimento automatico della lode all’esame di maturità

Una studentessa ha impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale la votazione finale ricevuta all'esame di maturità scientifica, insieme ai relativi documenti di approvazione, lamentando la mancata attribuzione della lode. Tra i vari motivi, la studentessa eccepiva l’errore di motivazione della commissione d'esame, la quale non ha tenuto conto del suo curriculum con cui si evidenziavano le "imponenti attività extracurricolari svolte", a dimostrazione del possesso dei riferimenti culturali richiesti per ottenere lode. 

Con la sentenza n. 1694 del 4 giugno 2024, la Quinta sezione ha respinto il ricorso, spiegando che l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo n. 62 del 2017 impone il dovere di motivazione solo in determinate circostanze, vale a dire solo nel caso in cui la commissione decida di conferire la lode e non anche quando decide di non assegnarla. Questa norma sottolinea il carattere premiale e facoltativo, nonché eccezionale, della lode, la cui attribuzione è lasciata alla discrezionalità della commissione, a condizione che siano presenti due requisiti (il massimo punteggio per il credito scolastico e il massimo punteggio per ciascuna prova d'esame), e con l'obbligo dell'unanimità tra i commissari: in questo caso la commissione "può motivatamente" concedere la lode. 

Da queste considerazioni emerge, da un lato, che la decisione di non conferire la lode non necessita di motivazione, e, d'altro canto, che la determinazione della commissione è caratterizzata da un'ampia discrezionalità e non è suscettibile di sindacato nel merito da parte del giudice, potendo essere criticata solo nei limiti di evidente illogicità o falsa rappresentazione dei fatti che hanno determinato la decisione contestata. 

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