Via libera per i soli debiti personali del socio di una ‘snc’

I debiti oggetto del piano paiono riferibili esclusivamente a posizioni fiscali e non si configurano come debiti riconducibili strettamente all’attività di impresa

Via libera per i soli debiti personali del socio di una ‘snc’

Alla luce della nozione di consumatore, così come codificata dal ‘Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza’, a seguito del ‘Correttivo Ter’, è ammissibile l’istanza di ristrutturazione dei debiti avanzata dal socio – di una ‘snc’ – il quale intende però definire esclusivamente i debiti personali e privati, con esclusione dei debiti sociali. Questo il punto fermo fissato dai giudici (decreto del 31 ottobre 2024 del Tribunale di Genova) a fronte di una richiesta di apertura del procedimento di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Richiesta sì avanzata dal socio di una ‘snc’, ma, osservano i giudici, il soggetto può essere qualificato come consumatore in quanto nella contrazione dei debiti risulta la prova che egli abbia agito in tale qualità e, pertanto, per scopi estranei all’attività di impresa in relazione alla sola posizione di socio accomandante. Ancora più in dettaglio, la qualità di socio accomandante risulta, osservano i giudici, posizione a latere dell’organizzazione societaria per quanto riguarda la gestione e l’amministrazione societaria e la contrazione dei debiti sociali, mentre i debiti oggetto del piano di ristrutturazione paiono riferibili esclusivamente a posizioni fiscali e non si configurano come debiti riconducibili strettamente all’attività di impresa, nel momento in cui il soggetto ricopriva la posizione di socio accomandante, in ragione della loro qualificazione come redditi da capitale.

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